A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2013 il decreto legge n. 75, vige una nuova regolamentazione che si occupa, tra l’altro, di sport e, per quello che qui interessa, prevede una nuova disciplina sulla tassazione delle plusvalenze per le società sportive professionistiche e in materia di vincolo sportivo.
Con riguardo alle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche per effetto della cessione della prestazione esclusiva dell’atleta – per le società sportive professionistiche ed abrogando l’agevolazione precedentemente concessa – l’art. 33 prevede, ai fini della determinazione del reddito, un nuovo regime fiscale di tassazione delle plusvalenze conseguite.
Un tanto fine di superare il fenomeno delle c.d. plusvalenze fittizie, la novella, nel tentativo di oggettivizzare il valore di un atleta (specificamente di un calciatore), ha inciso, in maniera indiretta, mediante la tassazione di cui all’art. 86, comma 4 del TUIR sulla normativa di favore di cui godevano le società sportive professionistiche.
Per effetto di ciò ora è possibile – per le società sportive professionistiche e in relazione alla cessione dei diritti di utilizzo esclusivo della prestazione del giocatore – rateizzarein quote costanti nei cinque anni a due condizioni congiunte:
- che l’atleta rimanga per almeno due anni;
- esclusivamente per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro (in una logica di eliminare/ridurre il fenomeno della formazione di plusvalenze generate dall’aumento del valore di scambio dei “cartellini”.
Un tanto con l’effetto di dover provvedere all’integrale pagamento delle imposte relative alla plusvalenza, ove la cessione dell’atleta avvenga prima del termine suindicato e, sotto altro profilo con l’effetto che la rateizzazione della plusvalenza scatterà solo per effetto di scambio di giocatori pagati con corrispettivo in denaro (mentre, a titolo esemplificativo, in caso di permuta le relative imposte dovranno essere corrisposte nel corso dell’anno in cui è stato effettuato il trasferimento del giocatore).
Sotto altro profilo merita evidenziare come la novella, all’art. 41, recante disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo, disponga:
“A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.”
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