CENNI IN MATERIA DI PEGNO MOBILIARE NON POSSSESSORIO E ACCESSO AL CREDITO

Autore: Avv. Stefano Voltolini

22 Feb, 2023

A seguito dell’intervento del legislatore nel c.d. Cura Italia e delle norme ivi previste in materia di pegno rotativo [solo su prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta Dop e Igp (previsto dal c.d. Cura Italia)] e dopo un lungo percorso (iniziato con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023 recante l’istituzione del “registro dei pegni non possessori”e l’approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore e le modalità per la registrazione dei titoli, che consente alle sole imprese iscritte al Registro delle Imprese di costituire beni in pegno senza dover consegnare al creditore l’oggetto di tale garanzia, permettendo così la costituzione di pegni mobiliari c.d. non possessori”.
Il pegno mobiliare non possessorio si distingue profondamente dalle tradizionali forme di pegno disciplinate prevalentemente nel codice civile in quanto non prevede lo spossessamento del bene concesso in garanzia e la consegna del medesimo al creditore, ma può diventare opponibile ai terzi.

A seguito della succitata normazione e per effetto di quanto indicato nelle norme di attuazione di cui sopra, detto il pegno non possessorio permette alle sole imprese iscritte al R.I. (requisito soggettivo necessario) di ottenere finanza a fronte di una garanzia, senza privarsi della disponibilità dei beni su cui il pegno è concesso e rendendo opponibile ai terzi la garanzia offerta. In sostanza trattasi di accordo contrattuale (necessariamente scritto e recante l’indicazione dell’importo massimo garantito) avente ad oggetto beni mobili non registrati [determinati o determinabili (ad esempio un magazzino, una categoria merceologica di di beni, ecc…)] e/o crediti di impresa, che prevede per il costituente pegno la facoltà di disporre, trasformare o alienare (nel rispetto della loro destinazione economica) i beni gravati dalla garanzia, con il conseguente trasferimento al prodotto risultante dalla trasformazione e/o al corrispettivo della cessione del bene gravato e/o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi è necessaria l’iscrizione del pegno presso il registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate, denominato "Registro dei Pegni" pressol’Agenzia delle Entrate con iscrizione di durata decennale rinnovabile prima della scadenza.
A fronte dell’indisponibilità del bene il creditore (art. 1, comma 7, D.L. 59/2016) ottiene specifiche forme di autotutela esecutiva, garantita da strumenti funzionali alla rapida soddisfazione del credito in caso di mancato pagamento del debitore [a titolo esemplificativo vendere o locare (trattenendone i canoni) il bene posto a garanzia, trattenere il suo corrispettivo, il tutto fino a concorrenza della somma massima garantita].
Alla luce di quanto sopra esposto in termini riassuntivi, sarà l’applicazione dello strumento a dare contezza delle potenzialità di impiego del pegno non possessorio come strumento (ora tipizzato anche sotto il profilo dell’opponibilità ai terzi) che possa consentire all’impresa nuova capacità di accesso al credito assistita da forme di garanzia, tenuto conto dell’opponibilità della medesima.

Trattandosi di garanzia rotativa (caratterizza da da autonomia negoziale, duttilità e flessibilità) ed opponibile ai terzi, l’imprenditore/debitore concedente il pegno ha l’opportunità i) di procedere – rispettando la destinazione economica del bene – nel suo percorso industriale e/o commerciale (trasformazione, vendita, ecc..) semplicemente trasferendo automaticamente la garanzia sul prodotto trasformato o sul corrispettivo dello stesso o su altro bene con esso acquistato (senza che ciò comporti costituzione di nuova garanzia), ii) di rendere opponibile il pegno ai terzi attraverso l’Iscrizione nel registro e, da ultimo, iii) di utilizzare interessanti strumenti di autotutela per l’escussione del pegno in caso di inadempimento.

Ragionevolmente i maggiori sviluppi dello strumento ora oggetto di normazione potranno trovare maggior interesse per imprese che operino in settori che implicano una lavorazione dei prodotti presso l’imprenditore (settore agroalimentare e vitivinicolo), ove risulta evidente il beneficio di finanziarsi per mezzo di una garanzia, opponibile e che prescinde dallo spossessamento dei beni, magari utilizzando tecnologie di tracciamento dei prodotti già presenti nel settore, eventualmente anche mediante il supporto di registri digitali condivisi tra creditore e banca di tipo blockchain.

Ulteriore sviluppo di tale istituto, favorito dalla novella di cui sopra, anche nelle relazioni di credito commerciale tra imprenditori specie con riferimento a quelli della medesima filiera, ove la consegna di merci o materiali ad un altro imprenditore, una volta assoggettata a pegno non possessorio in favore di chi l’ha venduta, tutelerebbe il venditore dal rischio che i beni, tra il momento della consegna e quello del pagamento, vengano rivenduti ad un terzo.

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