SOVRAINDEBITAMENTO – ammissibile la conversione della procedura

Autore: Avv. Stefano Voltolini

24 Ago, 2021

La Corte costituzionale con sentenza del 08/04/2021, n. 61 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 ter L. 3/ sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lanciano, dichiarando “inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 14-quater della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nella parte in cui non prevede che i debitori possano chiedere, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo con i creditori, la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del proprio patrimonio, poiché – dalla disamina più approfondita del dato normativo e nomofilattico – emerge che è, per converso, ammessa la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande (non già cumulative, ma) subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento nelle forme del rito camerale o comunque la modifica delle domande”.

Pertanto è possibile proporre, nel medesimo ricorso, domande subordinate aventi ad oggetto diverse procedure volte al superamento della crisi del sovraindebitato.

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