REGISTRAZIONE FONOGRAFICA _ PROVA DOCUMENTALE

Autore: Avv. Stefano Voltolini

18 Mag, 2021

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 25 febbraio 2021 n. 7465

La Corte di cassazione, nell’occuparsi della qualificazione di registrazione audio realizzata da uni partecipante ad una riunione con più presenti ed ha sancito che “la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente (…). Ed infatti la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale”.

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