Interessante provvedimento del gennaio 2021 del tribunale di Rimini che ritiene nulla osti all’ammissibilità dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012 a favore del sovraindebitato che abbia proceduto a patteggiare la pena per bancarotta fraudolenta, relativa a fatti consumati nella sua qualità di amministratore di società fallita.
Resta, ovviamente, impregiudicata ogni indagine del liquidatore nominato in ordine alla rilevanza di detti fatti (eventualmente frodatori), ai fini di eventuali revocatorie per atti revocabili compiuti nel quinquennio.
Tribunale Rimini, 11 Gennaio 2021, dott.ssa Francesca Miconi
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