LA SOCIETA’ SEMPLICE

Autore: Avv. Stefano Voltolini

3 Mar, 2021

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La società è regolata dagli articoli da 2251 a 2290 c.c. e la sua disciplina, semplificata sia sotto il punto di vista giuridico che quello fiscale, costituisce la normativa di base per tutte le tipologie societarie conosciute dalla legge vigente.

Si caratterizza per:

  • assenza di obblighi particolari per la forma del contratto sociale (atto costitutivo), che potrebbe essere persino di natura verbale;
  • iscrizione ad una sezione speciale del Registro Imprese;
  • regime fiscale semplificato, senza obbligo di deposito del bilancio d’esercizio e caratterizzato da una contabilità anch’essa semplificata.
  • non assoggettabilità a fallimento;
  • autonomia patrimoniale e personalità giuridica;
  • consente di individuare alcuni soci che in nessun caso rispondono delle obbligazioni sociali (art. 2267 c.c.);
  • quote sociali non risultano assoggettabili a procedure esecutive o cautelari (pignoramenti o sequestri);
  • beni sociali non aggredibili creditori particolari del socio, di qualsiasi natura essi siano.

STRUMENTO DI SEGREGAZIONE DEL PATRIMONIO

La società semplice può essere uno strumento utile ai fini della tutela del patrimonio conferito e alla gestione e pianificazione del passaggio generazionale, anche come holding immobiliare e/o di partecipazioni, tenuto conto anche del fatto che il contratto sociale può essere adeguato e modificato in ogni tempo.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo è possibile (e frequente anche con patti statutari ad hoc):

  • assoggettare eventuali modifiche della compagine sociale al consenso unanime dei soci;
  • prevedere la limitazione della responsabilità patrimoniale del socio che ha agito in nome e per conto della società, escludendo la sua responsabilità solidale;
  • evitare aggressioni dai creditori particolari del socio anche per mezzo di specifiche limitazioni al trasferimento di partecipazioni ex art. articolo 2252 c.c., impedendo un’eventuale esecuzione forzata.

Deve rammentarsi, tuttavia, che:

  • ai sensi e per gli effetti dell’art. 2270 c.c. “il creditore particolare del socio, finché dura la società, può fare valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione”;
  • il creditore particolare del socio avrà poi il diritto di richiedere la liquidazione della quota del socio, laddove gli altri beni del debitore non siano sufficienti a soddisfare il proprio credito.

Per le caratteristiche sopra indicate la società semplice rappresenta ed è divenuto strumento di segregazione del patrimonio.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Sotto altro profilo è divenuto efficace strumento di panificazione successoria e/o di gestione del passaggio generazionale, consentendo i) di prevenire contenziosi tra eredi, nonché ii) il rischio di depauperamento del patrimonio cagionato da una frammentazione spesso nefasta specie con riferimento a compendi aziendali, iii) semplificare gli oneri correlati alla dichiarazione di successione; il tutto mediante la trasmissione agli eredi delle sole quote societarie, anziché di quote di proprietà sui singoli beni del de cuius.

E’ bene dare conto del fatto che la società semplice può essere titolare sia di beni mobili, che di partecipazioni sociali che di beni immobili (tanto utilizzati in via diretta dai soci quanto destinati alla locazione).

Il limite al tipo sociale è legato all’impossibilità di esercitare attività commerciale.

GESTIONE E FISCALITA’

La società semplice è tipo sociale flessibile che si caratterizza per limitate esigenze di forma, costi di gestione minimi (è società non è soggetta all’obbligo di tenuta della contabilità e di predisposizione del bilancio e dei libri sociali) e ridotti adempimenti/oneri fiscali ( è società esclusa dalle disposizioni in materia di società non operative e dalla disciplina che prevede verifiche con strumenti presuntivi su ricavi e volumi d’affari).

Sotto il profilo fiscale, in forza delle novità introdotte con l’art. 32-quater del D.L. 124/2019 (Decreto fiscale 2020), come integrato dall’art. 28 del D.L. 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto “liquidità”), i dividendi erogati alle società semplici sono imponibili direttamente in capo ai soci, in base alla relative caratteristiche soggettive, che pertanto li dovranno considerare nella propria dichiarazione dei redditi, tenuto conto del fatto che – normalmente – il reddito deriva da locazioni di immobili e/o da redditi di capitale che originano dalle partecipazioni e dagli investimenti detenuti, viene applicata. Detti redditi di capitale scontano, in linea generale, la ritenuta o imposta sostitutiva (attualmente del 26%), con urtilizzo del c.d. approccio look through per i dividendi.

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