SOVRAINDEBITAMENTO: ACCESSO SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

Autore: Avv. Stefano Voltolini

2 Mar, 2021

Il provvedimento del Tribunale di Lecco del 5 gennaio 2021 (Proc. Liquidazione n. 1 /2020 – dott. Tota – già preceduto da provvedimento conforme del Tribunale di Roma del 29 aprile 2019), nel dichiarare aperta la liquidazione del Patrimonio del debitore istante, ammette l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 anche per colui che rivesta la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone, nello specifico una società in accomandita semplice, tenuto conto del fatto che detta normativa riconosce al socio illimitatamente responsabile – che in via autonoma rivesta anche la qualifica di imprenditore commerciale – la facoltà di accesso alla liquidazione concorsuale del proprio patrimonio, anche indipendentemente dalla liquidazione concorsuale della società.

In tale ottica si rappresenta come l’art. 6 della L. 3/12 assuma che per "consumatore" si debba intendere "la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile per i debiti estranei a quelli sociali".

In sostanza la predetta norma prevede la facoltà per il socio illimitatamente responsabile di procedere al deposito di un "piano del consumatore" per la ristrutturazione dei debiti extrasociali.

Non vi sono motivazioni contrarie, secondo il predetto provvedimento, per cui il socio illimitatamente responsabile di società non fallibile non dovrebbe poter chiedere la liquidazione del proprio patrimonio per risolvere una situazione di sovraindebitamento .

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