Ai fini della di dichiarazione di fallimento la sussistenza della legittimazione attiva dell’istante risulta sufficientemente integrata dall’esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e non dalla sussistenza di un titolo.
Con propria ordinanza dell’ottobre 2020, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte di Appello onerata aveva ritento sussistente la legittimazione dell’ istante a richiedere la dichiarazione di fallimento in base ad un credito contestato dal debitore.