BULLISMO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Autore: Avv. Stefano Voltolini

4 Gen, 2021

SENTENZA del Tribunale di Reggio Calabria – sentenza n. 1087 _ 20 novembre 2020

In accoglimento della domanda risarcitoria incardinata avanti al Tribunale di Reggio Calabria dai genitori, esercenti la patria potestà sull’alunno minore, per i danni da questi riconducibili alle condotte poste in essere nei suoi confronti da altri studenti della scuola all’interno del plesso scolastico. ha accertato la responsabilità del convenuto, qualificandola come responsabilità contrattuale.

Al contrario il Giudicante ha rigettato la domanda avanzata dagli attori nei confronti del MIUR per responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 C.C., ivi asseritamente qualificata come responsabilità di carattere extracontrattuale.

Gli attori avevano rappresentato nella fattispecie la violazione di obblighi di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dello studente nel corso della fruizione del servizio scolastico e non la violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.

Come noto la responsabilità c.d. contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un evidente favor creditoris, posto che al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all’inadempimento, così come disposto dall’art.1223 c.c. e non necessita di dare prova, ma solo di dare allegazione, dell’inadempimento del debitore del danno evento e dell’elemento psicologico.

Nel caso specifico il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto integrata la prova necessaria (sia in termini di responsabilità illecito commesso dai compagni di scuola che in termini di omessa sorveglianza da parte del personale scolastico) ed ha condannato parte convenuta a risarcire alla vittima i danni subiti.

Avv. Stefano Voltolini
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