Il Tribunale Alessandria con decreto del 28/03/2020, conferma come la nozione di impresa artigiana, ai fini del riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., si deve necessariamente far riferimento alla nozione contenuta nell’art. 2083 c.c., che individua nell’artigiano un piccolo imprenditore.
E’ quindi necessario verificare se l’attività imprenditoriale venga svolta prevalentemente con lavoro proprio del titolare e dei componenti della famiglia, con sostanziale irrilevanza dell’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana ai sensi dell’art. 5 della L. 443/85.