Il Decreto Semplificazioni (Dl. 76/2020) ha introdotto disposizioni che consentono, tra l’altro, di snellire le procedure di cancellazione d’ufficio delle società dal registro delle imprese.
In particolare, l’articolo 40 di detto Decreto, fermo restando quanto indicato dall’art. 2490, 6 comma C.C., introduce alcune nuove ipotesi di cancellazione d’ufficio delle società, con determinazione del conservatore previa verifica che nel patrimonio della società non rientrino beni immobili, per il caso di:
- omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
- mancato compimento di atti di gestione.
In entrambe le suddette ipotesi devono contestualmente anche verificarsi:
- il permanere dell’iscrizione del registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese e quelle del libro soci (solo per S.r.l. e alle S.c.r.l.).
Gli amministratori entro sessanta giorni a far data dalla comunicazione del Conservatore dell’ iscrizione potranno presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività (con conseguente iscrizione d’ufficio di determina di revoca del procedimento).