La recente normativa emergenziale non ha determinato in modo alcuno l’automatica introduzione di una legittimazione all’inadempimento dell’obbligazione di corresponsione dei canoni d’affitto d’azienda (e/o di locazione), né ha previsto la possibilità di sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia stata interdetta da provvedimenti emergenziali.
Gli effetti del Cura- Italia sono limitati all’esclusione della responsabilità del debitore, anche in relazione ad eventuali decadenze o penali.
Il richiamo all’art. 91 d.l. n. 18/2020 norma dispone che "il rispetto delle misura di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.
La norma si limita ad affermare l’assenza d’obblighi di risarcimento danni e/o il maturare di decadenze o penali, ma non afferma assolutamente l’automatica sospensione sine die e/o la cancellazione dell’obbligo di versamento dei canoni d’affitto/locazione.
Facendo leva su tali presupposti il Tribunale di Pordenone, in data 8 luglio 2020, ritenuti insussistenti i gravi motivi per la sospensione, ha disposto il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo proposta con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..